Vistodaqui, 14 ottobre 2026.
Il procedimento civile pendente dinanzi alla Seconda Sezione Civile del Tribunale di Roma è giunto alla fase finale. Il giudice incaricato aveva fissata la data del 16 ottobre 2026 per trattenere la causa in decisione; il magistrato ha ritenuto che non è necessario avviare una fase di raccolta di prove o testimonianze: la sentenza sarà pronunciata basandosi esclusivamente sui documenti e sugli atti scritti che le parti hanno depositato fino a oggi.
L’azione legale è stata promossa da una rete di associazioni della società civile (Assopace Palestina, A Buon Diritto, Pax Christi, Attac Italia, Un Ponte Per, Arci e Acli) insieme a una cittadina di origine palestinese, Hala Abulebdeh.
Citati in giudizio sono la Leonardo Spa, il maggiore gruppo industriale italiano nel settore della difesa, e lo Stato italiano, che di Leonardo è il principale azionista con circa il 30% delle quote. Le associazioni chiedono al Tribunale di bloccare l’invio di armamenti verso Israele, dichiarando nulli i contratti commerciali in corso.
Questo processo introduce una novità profonda nel panorama giuridico italiano, perché con questa azione giudiziaria si è scelta la via del diritto privato: i cittadini e le associazioni hanno chiamato in causa direttamente un’azienda, contestando la validità dei contratti commerciali posti in essere.
Le ragioni che hanno spinto i promotori ad agire sono diverse. Le associazioni si muovono in esecuzione dei rispettivi scopi statutari, legati alla promozione della pace e alla tutela dei diritti umani. La cittadina palestinese Hala Abulebdeh porta nel processo una tragica vicenda personale. Nata in Arabia Saudita da genitori originari di Gaza, ha studiato e lavorato nella Striscia prima di trasferirsi in Scozia nel 2020. A seguito delle operazioni militari successive al 7 ottobre 2023, Hala Abulebdeh ha perso l’intero nucleo familiare che si trovava a Gaza. La sua presenza mira a dimostrare un legame diretto tra l’attività di fornitura di armi ed equipaggiamenti militari e la perdita dei propri parenti.
Convenuta nel giudizio è la Leonardo Spa. L’azienda opera sui mercati internazionali anche attraverso una fitta rete di società controllate, tra cui la statunitense Leonardo DRS, che a sua volta ha legami con l’industria della difesa israeliana. Citato in causa è anche lo Stato italiano, accusato di non aver vigilato sul rispetto delle leggi nazionali che regolano l’esportazione di materiale bellico.
Al momento della costituzione in giudizio, i legali di Leonardo hanno chiesto al giudice di estendere il processo anche allo Stato di Israele, ritenendo che, trattandosi dei contratti di fornitura firmati con quel governo, la causa non potesse procedere senza la sua presenza. Il giudice non ha accolto la richiesta.
Il perimetro processuale è rimasto, quindi, incardinato tra tre soggetti processuali.
Gli argomenti sollevati dalle associazioni si basano sostanzialmente su due testi normativi fondamentali dell’ordinamento italiano.
Il primo è l’articolo 11 della Costituzione, che contiene il principio secondo cui l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Tale divieto impegna non solo le istituzioni politiche, ma deve guidare anche le attività delle grandi aziende, specialmente se controllate dallo Stato.
Il secondo è la Legge 185 del 1990, la norma speciale che in Italia disciplina e controlla l’esportazione e il transito dei materiali di armamento. Questa legge prevede una serie di divieti assoluti. In particolare, vieta di vendere armi a paesi le cui politiche contrastano con i principi della Costituzione e a stati i cui governi siano responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, accertate dagli organismi delle Nazioni Unite, dell’Unione Europea o del Consiglio d’Europa.
Le associazioni evidenziano che i richiami e i provvedimenti della Corte Internazionale di Giustizia sulla situazione a Gaza dimostrano l’esistenza di queste violazioni. Di conseguenza, i contratti di Leonardo, molti dei quali basati su un accordo quadro che risale al luglio 2012, si troverebbero oggi in aperto contrasto con le leggi italiane.
Dato che il giudice ha deciso di trattenere la causa in decisione senza disporre ulteriori accertamenti, la sentenza dovrà chiarire un aspetto interpretativo centrale sul funzionamento dei contratti.
Secondo le associazioni e la cittadina palestinese i contratti firmati da Leonardo con Israele erano illegittimi fin dal primo momento, perché il contesto di tensione e di gravi violazioni dei diritti umani da parte di Israele già evidenti al momento della firma dell’accordo contrattuale, successivamente, si sono ulteriormente aggravati. Se il Tribunale accogliesse la domanda, la Leonardo sarebbe obbligata a interrompere ogni consegna non solo di armi ma anche di pezzi di ricambio, assistenza tecnica o aggiornamento software.
La sentenza che il Tribunale di Roma emetterà – la legge prevede che debba essere pronunciata entro 90 giorni dal 16 ottobre (è un termine ordinatorio, quindi il giudice la può emettere anche dopo, (come in effetti è successo, perché la sentenza sarà emessa tra 90 giorni, Nota del Redattore) – potrebbe non concludere tale vicenda. Infatti, il sistema giudiziario italiano prevede strumenti di impugnazione a tutela delle parti che si ritengono insoddisfatte del verdetto.
Dunque, la parte soccombente potrebbe proporre Appello. Ciascuno dei tre soggetti coinvolti (le associazioni, Leonardo Spa o lo Stato italiano) potrà impugnare la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d’Appello di Roma. Durante questo secondo grado di giudizio, verrà nuovamente esaminata la fattispecie per verificare se vi siano stati errori nella valutazione dei fatti o nell’applicazione delle leggi.
Successivamente, contro la decisione della Corte d’Appello, le parti potranno ricorrere alla Corte di Cassazione. Trattandosi dell’ultimo grado di giudizio, la Cassazione non entrerà nel merito dei fatti. Il suo compito sarà esclusivamente quello di verificare la “legittimità” della decisione, ossia accertare che i giudici precedenti abbiano interpretato e applicato correttamente le norme di legge. Solo con la pronuncia della Cassazione la sentenza diventerà definitiva e irrevocabile.
La sentenza del Tribunale di Roma rappresenterà un precedente significativo. Sostanzialmente, il quesito giudiziario sotteso alla citazione è se un’azienda privata sia libera di dare esecuzione ai propri contratti commerciali finché è in possesso di una licenza concessa dal governo, oppure se i principi della Costituzione e il rispetto dei diritti umani rappresentino un limite che il giudice civile può applicare direttamente, bloccando gli accordi economici legati alla vendita di armi.
Se il Tribunale dovesse accogliere la citazione verrebbe tracciato un precedente legale: nessuna azienda italiana potrebbe più far valere tranquillamente la segretezza o la natura “strategica” dei contratti commerciali per superare i limiti imposti dalla Costituzione, dalla normativa nazionale, dal diritto internazionale.
