di: Dana Farraj,
Al-Shabaka, 1° luglio 2026.
Introduzione
Scrivere dell’efficacia del diritto internazionale in Palestina è particolarmente delicato nel contesto della guerra genocida condotta da Israele contro Gaza e del progetto coloniale di insediamento ancora in corso. Il crescente scetticismo nei confronti del diritto internazionale ha portato alcuni analisti giuridici a mettere in discussione la sua rilevanza o addirittura a dichiararne la fine. Eppure, sebbene il diritto internazionale sia emerso all’interno delle moderne strutture imperiali, non può essere ridotto semplicemente a uno strumento di dominio delle grandi potenze. Esso è stato plasmato anche dalle lotte anticoloniali e dalle trasformazioni da esse prodotte, in particolare durante i movimenti di liberazione degli anni ’60.
In questo contesto, i pareri consultivi emessi dalla Corte Internazionale di Giustizia (CIG) sulla Palestina rivelano sia le possibilità che i limiti del diritto internazionale. Tali pareri hanno contribuito allo sviluppo del discorso giuridico sulla Palestina, hanno riaffermato la centralità del diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese e hanno ampliato le responsabilità degli stati e delle organizzazioni internazionali in relazione alla continua e illegale occupazione israeliana. Allo stesso tempo, hanno messo in luce i vincoli che i rapporti di potere politico continuano a imporre alla capacità delle istituzioni internazionali di tradurre i principi giuridici in azioni efficaci.
Il presente documento di sintesi esamina come questi pareri consultivi possano essere sfruttati per rafforzare la responsabilità giuridica e diplomatica sia a livello internazionale che nazionale. Esso sostiene che i pareri offrono l’opportunità di spingere il dibattito giuridico sulla Palestina oltre il quadro dominante delle Nazioni Unite relativo alla statualità entro i confini del 1967 e di riaffermare il diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione all’interno di un quadro più ampio orientato alla liberazione, legato alla fine del colonialismo di insediamento e al raggiungimento della giustizia per tutti i palestinesi.
Dal muro all’illegalità dell’occupazione
Le questioni giuridiche relative alla Palestina non possono essere comprese prescindendo dal percorso storico della lotta palestinese o dal ruolo del sistema internazionale nel plasmare e perpetuare la negazione del diritto all’autodeterminazione.
Sebbene la Corte abbia tenuto conto di questo contesto nei propri pareri consultivi, il grado del suo impegno rispetto alle dimensioni coloniali della lotta è variato.
Nel suo Parere Consultivo del 2004, Conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nei territori palestinesi occupati (OPT), la Corte Internazionale di Giustizia ha esaminato le conseguenze giuridiche della costruzione del muro di separazione da parte di Israele. La Corte ha esaminato il contesto storico della questione palestinese e le norme pertinenti del diritto internazionale, tra cui la Carta delle Nazioni Unite, la Risoluzione 2625 (XXV) dell’Assemblea Generale, il diritto internazionale umanitario e la legislazione sui diritti umani. Ha concluso che la costruzione del muro e il regime ad esso associato violavano il diritto internazionale, compreso il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese.
Di conseguenza, la Corte ha stabilito che Israele deve cessare la costruzione del muro, smantellare i tratti costruiti all’interno dei Territori Palestinesi occupati, compresa Gerusalemme Est, abrogare o rendere inefficaci le misure ad esso associate e risarcire i danni causati. Tuttavia, l’analisi della Corte è rimasta limitata alle conseguenze giuridiche della costruzione del muro e del regime ad esso associato, senza affrontare la questione della legalità dell’occupazione stessa.
Al contrario, nel suo Parere Consultivo del 2024, Conseguenze giuridiche derivanti dalle politiche e dalle pratiche di Israele nei Territori Palestinesi occupati, compresa Gerusalemme Est (il parere sull’Illegalità dell’Occupazione), la Corte Internazionale di Giustizia ha osservato che l’ammissione di Israele all’ONU era stata preceduta da garanzie relative all’attuazione delle risoluzioni dell’Assemblea Generale 181 (II) del 1947 e 194 (III) del 1948, compreso il diritto al ritorno. Tuttavia, la Corte non ha interpretato il significato giuridico di tali garanzie né ha valutato le conseguenze del mancato rispetto delle stesse, in quanto ha ritenuto che tali questioni esulassero dall’ambito della richiesta sottoposta al suo esame.
Il fulcro del parere risiede nella constatazione della Corte secondo cui la presenza continuativa di Israele nei Territori palestinesi occupati (oPT) è illegale; che dal 1967 esso ha adottato in tali territori leggi e misure discriminatorie; e che la sua occupazione viola il diritto internazionale umanitario e la legislazione sui diritti umani. Nel giungere a tale conclusione, la Corte ha ritenuto che l’occupazione violi due norme imperative del diritto internazionale: il divieto di acquisizione di territori con la forza e il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese. Il parere ha segnato, a detta di molti, una svolta significativa nel dibattito giuridico internazionale sulla Palestina. Anziché considerare le violazioni israeliane come pratiche illegali che si verificano nel quadro dell’occupazione, la Corte ha esaminato la legalità dell’occupazione stessa. Ha concluso che la presenza continuativa di Israele nei Territori Palestinesi occupati è illegale.
Diverse organizzazioni della società civile hanno accolto con favore il parere, considerandolo, nonostante i suoi limiti temporali e territoriali, un passo importante verso la realizzazione dei diritti collettivi inalienabili del popolo palestinese. Altri hanno sostenuto che esso non andasse abbastanza lontano nel considerare Israele come un regime coloniale di insediamento, in particolare per quanto riguarda il reato di apartheid. Più in generale, hanno sostenuto che i limiti del diritto internazionale continuano a vincolare la sua capacità di affrontare le strutture coloniali nella loro piena profondità storica e politica. Questa limitazione diventa più evidente nel parere consultivo del 2025 sugli obblighi di Israele nei confronti dell’ONU, in cui la questione sottoposta alla Corte offriva un margine di manovra più ampio per affrontare alcune delle dimensioni storiche della questione palestinese rispetto ai suoi pareri precedenti.
Parere consultivo del 2025: Gli obblighi di Israele nei confronti dell’ONU
Nel dicembre 2024, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Risoluzione 79/232, richiedendo un parere consultivo sugli obblighi di Israele — in qualità di potenza occupante e di stato membro — nei confronti dell’ONU, di altre organizzazioni internazionali e di stati terzi. La richiesta è sorta nel contesto della campagna di Israele contro l’Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l’Occupazione dei Profughi Palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) e di due leggi israeliane emanate nell’ottobre 2024: una che vietava le attività dell’UNRWA in Israele e nei Territori Palestinesi occupati (oPT), e l’altra che impediva la comunicazione e la cooperazione tra le autorità israeliane e il personale dell’UNRWA.
Alla Corte non è stato chiesto di riesaminare le questioni affrontate nei suoi precedenti pareri consultivi, in particolare l’illegittimità della presenza continuativa di Israele nei Territori Palestinesi occupati e i suoi obblighi in qualità di potenza occupante. Le è stato invece chiesto di chiarire le implicazioni di tali obblighi per l’ONU, altre organizzazioni internazionali e stati terzi operanti nei Territori Palestinesi occupati. A questo proposito, la richiesta invitava, si potrebbe dire, la Corte a esaminare una serie più ampia di rapporti giuridici rispetto ai suoi precedenti pareri consultivi.
A differenza del parere del 2004 sul Muro, incentrato sulle conseguenze giuridiche della costruzione del muro, la richiesta del 2025 riguardava gli obblighi di Israele nei confronti dell’ONU, di altre organizzazioni internazionali e di stati terzi che operano a sostegno del diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese. Questa formulazione è particolarmente significativa perché collega esplicitamente la presenza e le attività di questi attori alla realizzazione del diritto all’autodeterminazione. Ha quindi offerto alla Corte un margine d’azione più ampio per esaminare il rapporto tra l’operato dell’UNRWA e i diritti dei palestinesi, compresi i rifugiati e i loro discendenti, all’interno di un quadro storico e giuridico che va oltre il 1967. Ha inoltre aperto uno spazio per considerare il rapporto tra il diritto all’autodeterminazione e il diritto al ritorno, nonché le conseguenze giuridiche della continua negazione del diritto al ritorno dei rifugiati palestinesi.
Nonostante l’ambito più ampio che la richiesta avrebbe potuto garantire, il parere consultivo della Corte del 2025 ha adottato un approccio moderato, limitando il proprio intervento rispetto alle più ampie dimensioni storiche e coloniali della questione palestinese. Tale moderazione si è riflessa nella sua attenzione agli obblighi di Israele nei confronti delle organizzazioni e degli stati terzi, senza esaminare in modo più approfondito il rapporto tra l’istituzione dell’UNRWA, il diritto al ritorno e la continua negazione di tale diritto da parte di Israele. Né ha inquadrato la campagna di Israele contro l’UNRWA nel più ampio contesto delle misure volte a ostacolare l’operato delle Nazioni Unite e delle istituzioni palestinesi e internazionali nei Territori Palestinesi occupati.
Ciononostante, il parere non era del tutto privo di elementi a sostegno di una visione più ampia della questione palestinese. Sebbene la Corte non abbia fondato la propria interpretazione degli obblighi di Israele sul diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese e abbia fatto riferimento a tale diritto solo brevemente verso la fine del parere — un punto criticato dal giudice Brant —, ha affermato in termini relativamente chiari che il mandato unico dell’UNRWA riflette l’impegno delle Nazioni Unite a sostenere sia il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese sia i diritti dei rifugiati palestinesi. Inoltre, l’opinione separata del giudice Xue ha analogamente sottolineato la centralità del diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese. Il riconoscimento da parte della Corte del mandato dell’UNRWA in questi termini è particolarmente importante perché stabilisce, sebbene in modo limitato, un nesso tra l’operato dell’UNRWA e i diritti collettivi dei palestinesi, compresi i diritti dei rifugiati. Si potrebbe sostenere che tale collegamento avrebbe potuto essere approfondito ulteriormente alla luce della formulazione della questione sottoposta alla Corte.
L’opinione conteneva inoltre importanti conclusioni riguardanti l’UNRWA, in particolare a Gaza. Ha affermato l’importanza dell’agenzia e il suo ruolo attualmente insostituibile, ha respinto le accuse mosse contro di essa e ne ha sottolineato la neutralità. La Corte ha inoltre riconosciuto l’uso della fame come metodo di guerra a Gaza, avendo già fatto riferimento alla diffusione della fame e della carestia nel suo provvedimento sulle misure provvisorie del marzo 2024 nella causa Sudafrica contro Israele. Ha inoltre affermato che la presenza delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali nei Territori Palestinesi occupati non è soggetta alla discrezionalità di Israele e ha sottolineato la necessità di proteggere il personale delle Nazioni Unite e gli operatori umanitari.
Di conseguenza, il parere potrebbe avere implicazioni significative per i contenziosi internazionali attuali e futuri. Fornisce inoltre una solida base giuridica per lo sviluppo di strategie politiche più efficaci e misure concrete volte a promuovere la responsabilità internazionale. Inoltre, rafforza le argomentazioni giuridiche relative alla responsabilità di Israele per le violazioni delle norme imperative del diritto internazionale, compreso il divieto di genocidio e i corrispondenti obblighi di prevenirlo e punirlo, in un momento di crescente scetticismo internazionale riguardo alla volontà e alla capacità di Israele di adempiere ai propri obblighi giuridici.
La soluzione dei due stati: la limitazione dell’autodeterminazione palestinese
Sebbene alla Corte non sia stato chiesto di determinare una soluzione politica definitiva alla questione palestinese, sia le richieste dell’Assemblea Generale sia il suo ragionamento nei tre pareri consultivi discussi riflettono, in ultima analisi, il quadro di una soluzione a due stati. Ciò evidenzia il problema di individuare il territorio palestinese con i confini del 1967 e di limitare di conseguenza il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese.
Allo stesso tempo, i fondamenti giuridici e storici invocati dalla Corte vanno oltre il quadro dei due stati. Nel parere sul Muro (2004), la Corte ha affermato che l’ONU ha una «responsabilità permanente» nei confronti della questione palestinese e ha collegato tale responsabilità sia al Mandato che alla Risoluzione di partizione. Ha inoltre fatto riferimento alla propria giurisprudenza precedente relativa al sistema del Mandato, in particolare ai pareri consultivi su Africa sud-occidentale(1950) e Namibia (1971), in cui spiegava che gli sviluppi del diritto internazionale avevano reso l’autodeterminazione il principio guida per la cessazione dei regimi di Mandato e dei territori soggetti ad amministrazione coloniale. Questi riferimenti rivelano fondamenti giuridici che vanno oltre il quadro politico della soluzione a due stati e collocano la questione palestinese nel contesto più ampio della decolonizzazione e della realizzazione del diritto all’autodeterminazione.
In definitiva, tuttavia, la Corte è rimasta all’interno del quadro politico riflesso nelle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e del quadro della soluzione a due stati. Nel parere sul Muro (2004), ha sollecitato l’attuazione delle risoluzioni pertinenti del Consiglio di Sicurezza e la realizzazione, attraverso i negoziati, di «uno stato palestinese, che coesista fianco a fianco con Israele». Nel parere sull’Illegalità dell’occupazione (2024), ha ribadito che la realizzazione del diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese comprende «il suo diritto a uno stato indipendente e sovrano, che conviva in pace con lo stato di Israele entro confini sicuri e riconosciuti per entrambi gli stati», come previsto dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e dell’Assemblea Generale (paragrafi 282–83). La Corte ha ribadito questa posizione nel suo parere del 2025 sugli obblighi di Israele nei confronti dell’ONU, riprendendo la formulazione del parere del 2024.
Questo approccio rivela una tensione tra alcuni fondamenti giuridici su cui la Corte si è basata — in particolare quelli relativi al Mandato, all’unità territoriale della Palestina e al diritto all’autodeterminazione — e la sua continua adesione al quadro dei due stati come paradigma politico dominante all’interno del sistema delle Nazioni Unite. A questo proposito, vale la pena notare che il giudice Al-Khasawneh, nel suo parere separato allegato al parere sul Muro (2004), ha osservato che la Linea Verde è un’arma a doppio taglio ed è semplicemente una linea di armistizio, non il confine internazionale di Israele. Questa osservazione evidenzia questioni giuridiche irrisolte relative all’estensione territoriale della sovranità israeliana e all’espansione territoriale che ha superato quanto originariamente previsto dal Piano di Partizione del 1947.
Tale tensione può anche riflettere il più ampio contesto politico in cui opera la Corte, compresa la sua riluttanza a discostarsi dai consensi politici prevalenti, nonché le pressioni diplomatiche esercitate su di essa da Israele e dai suoi alleati. Tali pressioni si manifestano spesso attraverso argomentazioni ricorrenti secondo cui l’intervento giudiziario potrebbe minare i negoziati e i processi politici in corso.
Obblighi degli stati terzi e norme imperative
L’importanza pratica più significativa dei pareri consultivi della Corte Internazionale di giustizia sulla Palestina risiede nelle loro implicazioni per gli stati terzi e le organizzazioni internazionali. Nel parere sul Muro (2004), la Corte ha stabilito che gli obblighi erga omnes — ovvero gli obblighi nei confronti della comunità internazionale nel suo complesso — che Israele ha violato includono il rispetto del diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese e determinati doveri derivanti dal diritto internazionale umanitario. Su tale base, la Corte ha stabilito che tutti gli stati non devono né riconoscere come legittima la situazione creata dalla costruzione del muro nei Territori Palestinesi occupati (oPT), compresi Gerusalemme Est e i suoi dintorni, né fornire aiuto o assistenza al suo mantenimento. La Corte ha inoltre affermato che tutti gli stati, agendo in conformità con la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale, devono garantire la rimozione di qualsiasi ostacolo creato dal muro che impedisca al popolo palestinese di esercitare il proprio diritto all’autodeterminazione.
La Corte è andata oltre nel parere sull’Illegalità dell’occupazione (2024), sostenendo che il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese costituisce una norma imperativa (jus cogens) del diritto internazionale (paragrafo 233). Il rispetto di tale diritto non è quindi una mera questione tra Israele e il popolo palestinese. In quanto norma imperativa, è vincolante per tutti gli stati e le organizzazioni internazionali e non può essere oggetto di deroga mediante accordo. Queste conclusioni sono particolarmente significative poiché forniscono una base giuridica per chiamare a rispondere gli stati e gli attori internazionali che contribuiscono, direttamente o indirettamente, al mantenimento di condizioni che impediscono la realizzazione del diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese.
La loro importanza è ulteriormente amplificata dalle più ampie conseguenze giuridiche che ne derivano. Gli obblighi nei confronti della comunità internazionale nel suo insieme non sono limitati a una parte specifica, ma riguardano la comunità internazionale nel suo complesso. Di conseguenza, qualsiasi stato — anche se non direttamente coinvolto — può invocare la responsabilità per la violazione di tali obblighi ed esigere il loro rispetto. Le violazioni di tali obblighi non sono quindi mere questioni che riguardano le parti in conflitto; esse comportano una responsabilità internazionale e forniscono agli stati e alle organizzazioni internazionali una base giuridica per adottare misure politiche o giuridiche volte a proteggere i diritti fondamentali, compreso il diritto all’autodeterminazione.
Le norme imperative occupano una posizione superiore all’interno dell’ordinamento giuridico internazionale e non possono essere oggetto di deroga mediante accordo. Il riconoscimento del diritto all’autodeterminazione come norma imperativa ne rafforza quindi lo status giuridico. Ciò conferma che il suo rispetto non è semplicemente una questione politica o negoziabile, ma un obbligo giuridico che incombe su tutti gli stati e le organizzazioni internazionali. Inoltre, apre la strada a una rivalutazione degli obblighi degli stati e delle organizzazioni internazionali nei confronti della situazione illegale nei Territori Palestinesi occupati (oPT), compresi i doveri di non riconoscimento e di non assistenza e le loro implicazioni per le relazioni politiche, economiche e militari con Israele.
Allo stesso tempo, le interpretazioni giuridiche sono state divergenti riguardo alla portata di tali obblighi. Mentre alcuni studiosi sostengono che la Corte abbia esteso la responsabilità degli stati terzi fino a includere l’astensione dal contribuire all’economia di guerra di Israele nel suo complesso, altri sostengono che essa sia rimasta entro un quadro più cauto, concentrandosi principalmente sugli obblighi negativi derivanti dalle violazioni delle norme imperative senza sviluppare un corrispondente dovere positivo di cooperare per porre fine a tali violazioni. Ciononostante, la Corte ha fornito importanti indicazioni su alcuni di questi obblighi, tra cui il dovere di astenersi da stipulare rapporti contrattuali con Israele quando agisce per conto dei Territori Palestinesi occupati (oPT) e l’obbligo di evitare rapporti economici o commerciali connessi ai Territori Palestinesi occupati (oPT).
Per quanto riguarda il ruolo dell’ONU, la Corte ha affermato nel parere sull’Illegalità dell’occupazione (2024) che l’Assemblea Generale, e il Consiglio di Sicurezza in particolare, hanno la responsabilità di determinare le misure necessarie per porre fine alla presenza illegale di Israele nei Territori Palestinesi occupati (paragrafo 281). Tuttavia, l’efficacia di queste conclusioni non può essere separata dalle dinamiche politiche globali e dai rapporti di potere e di alleanza tra i principali stati.
Il Consiglio di Sicurezza si è ripetutamente dimostrato inerte, in particolare a causa dell’uso del veto da parte degli Stati Uniti, che ha impedito l’adozione di risoluzioni vincolanti riguardanti Israele. Di conseguenza, vi sono scarse basi per fare affidamento sul Consiglio affinché adotti misure obbligatorie che attuino le conclusioni dei pareri consultivi della Corte. Allo stesso modo, le proposte legislative che sostengono restrizioni all’uso del veto in situazioni che comportano violazioni di norme imperative rimangono, al momento, ben lontane dalla realizzazione.
Tale inazione non significa tuttavia che gli effetti giuridici dei pareri consultivi rimangano dipendenti esclusivamente dal Consiglio di Sicurezza. In casi precedenti — in particolare il parere Namibia (1971) e il parere Chagos Archipelago (2019) — la Corte Internazionale di Giustizia ha sottolineato il ruolo giuridico centrale delle Nazioni Unite, compresa l’Assemblea Generale, in materia di decolonizzazione e autodeterminazione. Nel Chagos Arcipelago, in particolare, la Corte ha sottolineato che l’Assemblea Generale svolge un ruolo di primo piano nel portare a termine il processo di decolonizzazione e che gli stati membri sono tenuti a cooperare con l’ONU per il raggiungimento di tale obiettivo.
Conclusione
Nella sua dichiarazione allegata all’ordinanza sulle misure provvisorie della Corte nel caso SudAfrica contro Israele (maggio 2024), il giudice Tladi ha osservato che «la Corte è solo un tribunale». La Corte non dispone di meccanismi di esecuzione per imporre il rispetto delle proprie sentenze e pareri. La questione centrale, pertanto, non è se la Corte sia in grado, da sola, di produrre un cambiamento, ma piuttosto come i suoi pareri e le sue conclusioni giuridiche possano essere sfruttati per sviluppare strumenti politici e giuridici più efficaci per la difesa dei diritti dei palestinesi e il rafforzamento della responsabilità internazionale.
I pareri consultivi della Corte affermano che la responsabilità di affrontare la situazione illegale in Palestina si estende oltre i palestinesi, fino a coinvolgere gli stati e le organizzazioni internazionali. Essi sottolineano inoltre la necessità di intendere l’autodeterminazione palestinese in modo da includere il popolo palestinese nel suo insieme, anziché ridurre la questione ai soli territori occupati nel 1967.
Allo stesso tempo, l’uso efficace dei pareri consultivi dipende dal loro impiego nell’ambito di una strategia politica ed emancipatoria più ampia.
Il diritto internazionale, nonostante la sua importanza, non sostituisce la lotta politica. La sua efficacia dipende piuttosto dal suo impiego a sostegno di un più ampio progetto di liberazione che difenda i diritti dei palestinesi, contrasti il colonialismo d’insediamento e promuova la responsabilità.
Raccomandazioni
L’importanza dei pareri consultivi della Corte dipende in ultima analisi dal modo in cui vengono tradotti in azioni politiche, giuridiche e istituzionali. Le seguenti raccomandazioni delineano alcune misure a disposizione degli attori chiave a questo proposito.
Stati terzi:
A livello nazionale e bilaterale:
Rendere operativo il dovere positivo di cooperazione tra gli stati per porre fine alla situazione illegale individuata dalla Corte, anziché limitare l’azione al principio di non riconoscimento. Ciò include il sostegno a iniziative internazionali e multilaterali volte a coordinare misure giuridiche e diplomatiche e ad attuare gli obblighi affermati dalla Corte, comprese iniziative emergenti quali il Gruppo dell’Aia e quadri simili.
Istituire meccanismi nazionali o comitati giuridici specializzati per verificare la conformità delle politiche interne e delle relazioni bilaterali agli obblighi individuati dalla Corte e per monitorarne regolarmente l’attuazione.
Rivedere e rescindere gli accordi militari, di sicurezza, economici e commerciali, nonché i trasferimenti di armi direttamente o indirettamente collegati all’occupazione israeliana della Cisgiordania e di Gaza, agli insediamenti israeliani o che possano altrimenti contribuire al protrarsi di gravi violazioni del diritto internazionale.
A livello ONU:
Fare un uso più ampio del meccanismo «Uniting for Peace» e attingere all’esperienza storica dell’Assemblea Generale nel contrastare i regimi coloniali e di apartheid, compreso il precedente sudafricano.
Esaminare il potenziale utilizzo del processo di revisione delle credenziali come un meccanismo procedurale per rafforzare la responsabilità politica all’interno del sistema internazionale, anche, ad esempio, impedendo alla delegazione israeliana di partecipare all’Assemblea Generale.
Garantire la sostenibilità dell’UNRWA: impegnandosi a fornire finanziamenti; tutelando il suo mandato; documentando e monitorando le violazioni che lo prendono di mira; adottando misure per assicurare alla giustizia i responsabili di tali violazioni; garantendo la continuità delle sue operazioni; e opponendosi ai tentativi di indebolirla o sostituirla.
Perseguire l’attuazione delle conclusioni della Corte relative ai prigionieri e detenuti palestinesi, compresa la garanzia di visite umanitarie indipendenti, il divieto di tortura e maltrattamenti e la tutela dei diritti fondamentali delle persone private della libertà.
Organizzazioni per i diritti umani e di difesa legale:
Sviluppare e applicare gli strumenti giuridici derivanti dai pareri consultivi per perseguire la responsabilità attraverso tutti i canali disponibili, tra cui: contenziosi dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia (come Sudafrica contro Israele e Nicaragua contro Germania); l’esecuzione dei mandati di arresto della Corte Penale Internazionale e il perseguimento dei crimini internazionali; cause nazionali basate sulla giurisdizione universale contro individui ed enti governativi coinvolti nell’occupazione o nelle attività di insediamento; e contenziosi che affrontino la complicità delle imprese e delle istituzioni, insieme agli attori economici e governativi che la sostengono.
Esortare l’UE a rivedere le proprie relazioni e i propri accordi con Israele alla luce delle continue violazioni del diritto all’autodeterminazione, comprese iniziative volte a sospendere l’Accordo di associazione UE-Israele e a rivalutare le forme di cooperazione che potrebbero contribuire a tali violazioni.
Esortare l’Unione Africana ad adempiere alle proprie responsabilità ai sensi della Carta Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli in materia di opposizione al «colonialismo, al neocolonialismo, all’apartheid, al sionismo e allo smantellamento delle basi militari straniere di aggressione», e a garantire che gli stati membri rispettino i relativi obblighi internazionali.
Approfondire la cooperazione con i movimenti di solidarietà per esercitare pressioni sugli stati e sulle organizzazioni internazionali affinché rispettino gli obblighi giuridici enunciati dalla Corte.
Sostenere le persone, le istituzioni e i meccanismi nazionali e internazionali presi di mira a causa del loro lavoro a difesa dei diritti dei palestinesi e a promozione della responsabilità giuridica internazionale, compresi giudici, esperti delle Nazioni Unite, organizzazioni per i diritti umani e altri soggetti sottoposti a pressioni o sanzioni a seguito di tale attività.
https://al-shabaka.org/briefs/the-icj-opinions-on-palestine-possibilities-and-limitations/
Traduzione a cura di AssopacePalestina
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